Tipologia di intervento
È agevolabile la sostituzione di finestre, lucernari e porte comprensivi di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettino i requisiti di trasmittanza termica U (W/m2K) richiesti.
Chi può richiederlo?
Il bonus può essere richiesto da tutti i contribuenti che:
- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.
Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, i contribuenti, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare:
- per la cessione del credito;
- per lo sconto in fattura.
Per quale tipologia di edificio?
Gli edifici che, alla data di inizio dei lavori, siano:
- “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- dotati di “impianto di climatizzazione invernale”, così come definito dalla FAQ n. 9D.
Entità del beneficio
Aliquota di detrazione: 50% delle spese totali sostenute 3.
Limite massimo di detrazione ammissibile: 60.000 euro per unità immobiliare.
Requisiti tecnici dell’intervento
- L’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione).
- Il serramento interessato dall’intervento deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati.
- I valori di trasmittanza termica iniziali (Uw) devono essere superiori ai valori limite riportati in tabella 1 dell’Allegato E del D.M. 6.08.2020, per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020 5.
- I valori di trasmittanza termica finali (Uw), fermo restando il rispetto del decreto 26.06.2015 “requisiti minimi”, devono essere:
- inferiori o uguali anche ai valori limite riportati nella tabella 2 del D.M. 26.01.2010, per interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020;
- inferiori o uguali ai valori limite riportati nella Tabella 1 dell’Allegato E al D.M. 6.08.2020, per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.
Devono essere, inoltre, rispettate le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).
Spese ammissibili
Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale sono indicate:
- per interventi con data di inizio antecedente al 6 ottobre 2020, all’ art. 3 del D.M. 19.02.2007 e successive modificazioni e integrazioni;
- per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, all’art. 5 del D.M. 6 agosto 2020;
e comprendono:
- coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei valori limite delle trasmittanze previsti per le finestre comprensive di infissi;
- fornitura e posa in opera di una nuova finestra o di una porta d’ingresso o di un lucernario comprensivi di infissi in sostituzione dell’esistente;
- integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati;
- fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili e relativi elementi accessori, sostituiti simultaneamente agli infissi (o al solo vetro) oggetto di intervento;
- prestazioni professionali (ad esempio: produzione della documentazione tecnica necessaria, compreso l’Attestato di Prestazione Energetica – A.P.E.; direzione dei lavori).

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